LEGGE PROVINCIALE N. 8 DEL 10-08-2001
PROVINCIA DI BOLZANO

Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante “ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata” e altre disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 38
del 18 settembre 2001
SUPPLEMENTO N. 3

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  

Allegato 1:
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

 

ALLEGATO 1:

NOTE:

Note all‘articolo 28:
L‘articolo 100 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, 
"Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata", come modificato 
dalla presente legge, è così formulato:
Art. 100
Formazione della graduatoria
1. La Commissione per l'assegnazione provvede alla 
formazione della graduatoria provvisoria.
2.  La graduatoria provvisoria viene pubblicata ed esposta 
nell'albo dell'IPES e del comune, con l'indicazione del 
punteggio ottenuto dal richiedente. I richiedenti vengono avvisati 
dell'approvazione e della pubblicazione della graduatoria 
provvisoria.
3.  Contro la graduatoria provvisoria i richiedenti possono 
presentare opposizione entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione. Contestualmente all'opposizione possono 
essere presentati documenti per rafforzare criteri di preferenza 
già fatti valere nella domanda. Nuovi criteri di preferenza non 
possono essere fatti valere.
4. Le opposizioni vengono esaminate dalla Commissione per 
l'assegnazione entro 60 giorni ed entro lo stesso termine viene 
formata la graduatoria definitiva.
5. La graduatoria definitiva viene resa pubblica nella stessa 
forma prevista per la graduatoria provvisoria. I richiedenti 
vengono avvisati dell'approvazione e della pubblicazione della 
graduatoria definitiva. Qualora l’abitazione assegnata ad un 
richiedente portatore di handicap non sia conforme alle 
esigenze del medesimo obbligando lo stesso ad eseguire 
opere di abbattimento delle barriere architettoniche all'interno 
dell’alloggio attribuito, è previsto un contributo pari al 100 per 
cento della spesa sostenuta.
6.  La graduatoria ha validità per un anno e comunque fino a 
quando non venga sostituita da una nuova.
7.  Sia la graduatoria provvisoria che quella definitiva sono 
formate distinte per gruppi linguistici e categorie, quali sono 
previsti nel programma di costruzione dell'IPES.“

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